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Istituzioni a San Marino

La Repubblica di San Marino, non avendo una vera e propria Costituzione, si affida, in sua vece, alle Antiche Consuetudini, agli antichi statuti del 1600 ed alla legislazione successiva tra cui la Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese (Legge 8 luglio 1974, n.59, modificata e integrata dalla Legge 26 febbraio 2002, n.36)

La più antica repubblica del mondo possiede istituzioni proprie e originali sopravvissute nei secoli. Come ogni democrazia che si rispettivi, i tre poteri - legislativo, esecutivo, giudiziario - sono attribuiti ad istituti distinti e autonomi.

CAPITANI REGGENTI
In cima alla gerarchia istituzionale, si collocano i due capi di Stato, detti appunto Capitani Reggenti. Rappresentano un organo collegiale che si rinnova ogni sei mesi. I giorni in cui avviene l'investitura, primo aprile e primo ottobre, sono feste nazionali.

CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Parlamento monocamerale, è l'organo legislativo. Lo compongono sessanta parlamentari, chiamati consiglieri, eletti ogni cinque anni.

CONGRESSO DI STATO
E' il governo sammarinese che esercita la gestione dell'amministrazione pubblica. L'esecutivo è composto da un massimo di dieci ministri, detti segretari di Stato e dai due capitani reggenti.

ORGANI GIUDIZIARI
La giustizia, ordinaria e amministrativa, è esercitata dai magistrati. Organi della giurisdizione ordinaria sono il giudice delle appellazioni, il commissario di legge, il giudice conciliatore, l'uditore commissariale. Per la giurisdizione amministrativa ci sono giudici di primo grado e di appello. Infine, il collegio dei garanti, è l'organo di garanzia costituzionale.

ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA
Oltre alle elezioni politiche e amministrative e i referendum popolari, la Repubblica di San Marino possiede un esempio unico di partecipazione alla vita politica dei cittadini: le istanze d'Arengo. Ogni sei mesi, in occasione dell'insediamento dei Capitani Reggenti, i sammarinesi rivolgono loro delle richieste su temi di pubblico interesse che verranno, a loro volta, presentate in Consiglio Grande e Generale entro il termine del mandato reggenziale.