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Reggenti San Marino

La Reggenza è un organo collegiale che costituisce l'entità al vertice dello Stato Sammarinese e, come indicato dall'art. 3 della dichiarazione dei diritti, svolge l'ufficio di Capo di Stato. E' composta dai due Capitani Reggenti designati semestralmente dal Consiglio Grande e Generale, che li sceglie tra i propri componenti con votazione a mezzo di scheda sulla quale vengono indicati i due nominativi prescelti da ciascuno dei votanti.

Risulta eletta la coppia che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. L'incarico è a tempo determinato e si protrae per 6 mesi dal 1° aprile e dal 1° ottobre di ciascun anno. Requisiti richiesti per assumere la carica di Reggente sono:

- possesso del consilierato,
- età non inferiore agli anni 25,
- cittadinanza sammarinese originaria e cioè ottenuta dalla nascita,
- non aver ricoperto il medesimo incarico nei 3 anni precedenti.

Ai Reggenti compete la presidenza del Congresso di Stato, del Consiglio Grande e Generale e del Consiglio dei XII e spettano inoltre il potere di legiferare per mezzo di decreti in caso d'urgenza; i decreti così emessi hanno validità per 3 mesi ed entro il detto termine devono essere rettificati dal Consiglio Grande e Generale pena la decadenza.

A fine mandato i Reggenti sono sottoposti a un controllo costituzionale e amministrativo nella forma statutariamente stabilita dal Sindacato.

Storicamente l'organo della Reggenza nacque per amministrare la giustizia, a questa funzione si affiancò quella amministrativa, gestita per lunghi secoli in unione al Consiglio Grande e Generale.

Fino al 1200 circa i Capitani Reggenti venivano chiamati Consoli, poi nel 1295 furono designati col titolo di Capitano (Capitaneus) quello del ceto primario e Difensore (Defensor) quello del ceto campagnolo. Infine nel 1317 entrambi vennero chiamati con il titolo di Capitano o Rettore (Capitaneus seu Rector) da cui l'appellativo Capitano Reggente. La leggenda vuole che a istituirli fu lo stesso Santo Marino, fondatore della comunità. Nelle sue intenzioni, il divieto di accentrare il potere in un un'unica persona.