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Assegni bancari e codice fiscale

ECONOMIA :: 11/04/2008


Il 30 aprile entra in vigore la nuova normativa italiana che introduce sostanziali novità in materia di emissione e circolazione di assegni bancari.

In particolare l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 della Repubblica Italiana, prevede che "gli assegni bancari o postali emessi in forma libera ovvero gli assegni circolari o vaglia cambiari rilasciati in forma libera devono recare in ogni girata, a pena di nullità, il codice fiscale del girante" ovvero di colui che effettua la girata. Anche il sistema finanzaiario sammarinese dovrà quindi tenetre conto di questa importante novità perchè la mancata indicazione del codice fiscale rende nulla la girata quindi banche e Poste italiane non potranno pagare l'assegno.

Con la nuova nornativa italiana , dal 30 aprile 2008 gli assegni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro devono obbligatoriamente contenere la clausola “non trasferibile” e l'indicazione del beneficiario. Potranno essere girati solo gli assegni emessi in forma libera e per importi inferiori a 5.000 euro. L’assegno può essere girato anche più volte prima di essere presentato alla banca per l’incasso. Ogni girata, pena la sua nullità, dovrà riportare il codice fiscale del soggetto che la effettua (girante). Nel caso il girante non sia una persona fisica - ma sia ad esempio una società - la Banca d'Italia specifica che occorre indicare il codice fiscale di tale soggetto e non quello di colui che esegue l’operazione (se si tratta di una società, quindi, occorrerà indicare il suo codice fiscale e non quello, ad esempio, del suo direttore o del socio). Affinché l’assegno possa essere pagato è necessario assicurarsi che tutte le girate presentino il codice fiscale del relativo girante.