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Organi Giudiziari San Marino

Il potere giudiziario, ordinario e amministrativo, è affidato a magistrati non sammarinesi designati dal Consiglio Grande e Generale. Unica eccezione viene fatta per i giudici "conciliatori" che possono essere cittadini della Repubblica.

La giurisdizione ordinaria fa a capo al Tribunale Unico, civile e penale, a "gestirla" sono incaricati, come organo monocratico, il Giudice delle Appellazioni, il Commissario della Legge, il Giudice Conciliatore, l'Uditore Commissariale. Nei casi previsti dalla legge, organo giudicante è il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, con funzioni analoghe alla corte costituzionale italiana.

La giurisdizione amministrativa è invece competenza del Tribunale Amministrativo e quindi di Giudici Amministrativi di primo grado e d'appello.

Il codice penale attualmente in vigore risale al 1865, così come il codice di procedura penale è del 1878. Ad oggi i processi si svolgono con sistema inquisitorio, ma è "in fieri" un progetto riforma che avvicini il procedimento al sistema accusatorio, come avviene in Italia.

Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme
E' l'organo supremo di giudizio, è stato istituito nel 2002 (legge 26 febbraio 2002, n.36), per assumere i poteri dell'antico "Consiglio dei XII". Composto da dodici membri del parlamento, il Consiglio dei XII era un organismo originale dell'ordinamento sammarinese, già esistente in epoca comunale e ricopriva il ruolo di Corte d'Appello di terzo grado. Il Collegio dei Garanti oggi è composto da sei magistrati, in carica per 4 anni ed eletti dal Consiglio Grande e Generale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Le sue funzioni sono:

- giudicare la costituzionalità delle norme su richiesta di almeno venti consiglieri, del congresso di Stato, di 5 giunte di Castello, dell'1,5% degli elettori oppure, su iniziativa di giudici o di parti in causa in un processo.
- dirimere i conflitti di attribuzione tra gli organi costituzionali
- stabilire se i referendum sono ammissibili per legge,
- esercitare il sindacato sui Capitani Reggenti.