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Citizenship

The San Marino citizenship can be acquired by origin, and by naturalization.

Citizenship by origin

According to the law “Legge sulla cittadinanza” 114/2000 modified for articles 1-3-5-7 of the 84/2004 law, San Marino citizens by origin can be:

  • children, whether natural or adoptive, with both parents of San Marino
  • children, whether natural or adoptive, with one of the parent of San Marino and one of other nationality, on condition that within one year after their 18th birthday declare to Ufficio di Sato Civile, or to diplomatic authority, he wants to keep it.
  • children, whether natural or adoptive, of one of the parent of San Marino and one parent stateless or unknown
  • children, whether natural or adoptive, with mother with origin in San Marino, who make specific requests of original nationality within six months after 18th birthday
  • all born in the territory of the Republic of unknown or stateless parents

Adult children of San Marino citizen can request citizenship by origin if resident for at least 10 consecutive years on the territory of San Marino, and pass it on to children as long as residents.

Naturalization

Citizenship by naturalization is granted by the Great and General Council,by special laws approved by a 2/3 majority to whom:

  • has renounced any foreign citizenship and is registered with the records of the residents at the time the law
  • ha avuto la residenza anagrafica e il permesso di soggiorno per almeno trent’anni consecutivi nel territorio di San Marino, gli anni diventano quindici nel caso degli stranieri sposati con cittadini sammarinesi
  • ha un genitore, o ascendente di secondo grado che sia stato residente per almeno trent’anni nella Repubblica ed è lui stesso residente dalla nascita nel territorio di San Marino
  • è figlio minorenne e convivente di genitori naturalizzati
  • è apolide e se non ha riportato condanne superiori ad un anno per reato colposo

Tutti coloro che ottengono la cittadinanza per naturalizzazione sono tenuti a prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica davanti al Segretario di Stato per gli Affari Interni e e ai Capitani Reggenti.
La perdita volontaria (art. 4) della cittadinanza sammarinese, invece, richiede una dichiarazione all’Ufficio di Stato Civile, o all’autorità diplomatica, nonchè una presa d’atto della volontà da parte del Consiglio Grande e Generale.

Chiunque, ai fini dell’acquisto, del mantenimento o del riacquisto della cittadinanza, rilasci dichiarazioni o produca documentazione non veritiera è punito a norma delle vigenti disposizioni del Codice Penale e viene cancellato dai Registri della Cittadinanza con provvedimento del Giudice Penale.

Laws
L’appartenenza del singolo, in qualità di cittadino, nella società organizzata a Stato nella Repubblica di San Marino è regolamentata dalla Legge 30 novembre 2000 n.114 “Legge sulla cittadinanza” firmata dai Capitani Reggenti Gian Franco Terenzi – Enzo Colombini e dal Segretario di Stato per gli Affari Interni Francesca Michelotti e dalle modifiche della Legge 17 giugno 2004 n. 84 deliberata dai Capitani Reggenti Paolo Bollini e Marino Riccardi e dal Segretario di Stato per gli Affari Interni Loris Francini.

La nuova normativa abroga le Leggi 25 febbraio 1974 n. 11, 27 marzo 1984 n. 32 e successive modifiche e 15 dicembre 1997 n. 144 ed ogni altra norma in contrasto.

For more infos
www.dipartimento.interni.sm