Cittadinanza

La cittadinanza sammarinese può essere acquista per origine e per naturalizzazione.

Cittadinanza per origine

Ai sensi della “Legge sulla cittadinanza” 114/2000 modificata per gli art. 1-3-5-7 dalla legge 84/2004, i cittadini sammarinesi per ORIGINE possono essere:

  • figli, sia naturali che adottivi, di genitori entrambi sammarinesi
  • figli, sia naturali che adottivi, di un genitore sammarinese e uno non sammarinse, a condizione che entro un anno dal compimento dei 18 anni dichiarino all’Ufficio di Sato Civile, o all’autorità diplomatica, di volerla mantenere.
  • figli, sia naturali che adottivi, di un genitore sammarinese e di un genitore apolide (senza cittadinanza) o ignoto
  • figli, sia naturali che adottivi, di madre sammarinese per origine che facciano sèecifica richiesta di cittadinanza originaria entro i sei mesi dal compimento della maggiore età
  • tutti i nati nel territorio della Repubblica da genitori apolidi o ignoti

Diverso è per i figli maggiorenni di cittadino sammarinese che possono richiedere la cittadinanza per origine solo se residenti per almeno 10 anni consecutivi sul territorio di San Marino, e trasmetterla ai figli minori purchè residenti.

Naturalizzazione

La cittadinanza per naturalizzazione è concessa dal Consiglio Grande e Generale, attraverso leggi straordinarie approvate con una maggioranza dei 2/3, a chi:

  • ha rinunciato a qualsiasi cittadinanza straniera ed è iscritto ai registri dei residenti al momento dell’approvazione della legge
  • ha avuto la residenza anagrafica e il permesso di soggiorno per almeno trent’anni consecutivi nel territorio di San Marino, gli anni diventano quindici nel caso degli stranieri sposati con cittadini sammarinesi
  • ha un genitore, o ascendente di secondo grado che sia stato residente per almeno trent’anni nella Repubblica ed è lui stesso residente dalla nascita nel territorio di San Marino
  • è figlio minorenne e convivente di genitori naturalizzati
  • è apolide e se non ha riportato condanne superiori ad un anno per reato colposo

Tutti coloro che ottengono la cittadinanza per naturalizzazione sono tenuti a prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica davanti al Segretario di Stato per gli Affari Interni e e ai Capitani Reggenti.
La perdita volontaria (art. 4) della cittadinanza sammarinese, invece, richiede una dichiarazione all’Ufficio di Stato Civile, o all’autorità diplomatica, nonchè una presa d’atto della volontà da parte del Consiglio Grande e Generale.

Chiunque, ai fini dell’acquisto, del mantenimento o del riacquisto della cittadinanza, rilasci dichiarazioni o produca documentazione non veritiera è punito a norma delle vigenti disposizioni del Codice Penale e viene cancellato dai Registri della Cittadinanza con provvedimento del Giudice Penale.

Le leggi di riferimento
L’appartenenza del singolo, in qualità di cittadino, nella società organizzata a Stato nella Repubblica di San Marino è regolamentata dalla Legge 30 novembre 2000 n.114 “Legge sulla cittadinanza” firmata dai Capitani Reggenti Gian Franco Terenzi – Enzo Colombini e dal Segretario di Stato per gli Affari Interni Francesca Michelotti e dalle modifiche della Legge 17 giugno 2004 n. 84 deliberata dai Capitani Reggenti Paolo Bollini e Marino Riccardi e dal Segretario di Stato per gli Affari Interni Loris Francini.

La nuova normativa abroga le Leggi 25 febbraio 1974 n. 11, 27 marzo 1984 n. 32 e successive modifiche e 15 dicembre 1997 n. 144 ed ogni altra norma in contrasto.

AGGIORNAMENTI 2016
Con l’entrata in vigore della Legge 22 marzo 2016 n. 38 “Modifiche alla Legge 30 novembre 2000 n. 114 e successive modifiche – Legge sulla cittadinanza” con la quale sono state apportate modifiche ai requisiti e alle modalità per l’acquisto della cittadinanza sammarinese per naturalizzazione, la Segreteria di Stato per gli Affari Interni e Giustizia comunica che, in attuazione dell’articolo 4 della citata Legge, il 15 aprile u.s. è stato promulgato il Regolamento 15 aprile 2016 n. 8 che individua le attestazioni e i certificati da produrre all’Ufficio di Stato Civile ai fini della presentazione della domanda volta all’acquisto della cittadinanza per naturalizzazione.

Considerato che la Legge n. 38/2016 è entrata in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione, è possibile produrre le attestazioni e i certificati richiesti contestualmente alla presentazione della domanda già a partire da giovedì 21 aprile 2016.

La Legge n. 38/2016 ed il Regolamento n. 8/2016 sono reperibili sul sito internet www.consigliograndeegenerale.sm e sul sito www.interni.segreteria.sm, nell’area del cittadino, sotto la voce disposizioni sulla naturalizzazione. In tale area, a breve, verranno anche fornite le indicazioni relative all’elenco dei certificati e delle attestazioni da produrre all’Ufficio di Stato Civile a seconda della tipologia della domanda da presentare, come previsto dal suddetto Regolamento.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio di Stato Civile al numero telefonico 0549 882080.

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Per ulteriori informazioni
www.interni.segreteria.sm