Le cinque vie
La Legge 114/2000 individua i casi in cui la cittadinanza è acquisita per origine. I figli, sia naturali sia adottivi, di due genitori sammarinesi sono cittadini dalla nascita. Sono cittadini per origine anche i figli di madre sammarinese che presentano richiesta entro sei mesi dalla maggiore età.
Per chi ha un solo genitore sammarinese e l'altro con cittadinanza diversa, l'origine non scatta automaticamente: serve una dichiarazione all'Ufficio di Stato Civile o all'autorità diplomatica entro un anno dal compimento dei 18 anni. Sono infine cittadini per origine i figli di un genitore sammarinese e uno apolide o ignoto, oltre a tutti i nati nel territorio della Repubblica da genitori apolidi o ignoti.
Per i figli maggiorenni di cittadino sammarinese nati all'estero, l'accesso alla cittadinanza per origine richiede dieci anni consecutivi di residenza nel territorio della Repubblica. La cittadinanza così acquisita è trasmissibile ai figli minori a condizione che risiedano con il genitore.
«La cittadinanza sammarinese ha radici familiari e territoriali. La Legge 114/2000 le codifica entrambe, con soglie precise per ogni fattispecie.»
Concessione del Consiglio Grande e Generale
La cittadinanza per naturalizzazione è concessa dal Consiglio Grande e Generale tramite leggi straordinarie approvate con la maggioranza dei due terzi. Il percorso è riservato a chi rinuncia ad altre cittadinanze ed è iscritto nei registri dei residenti al momento dell'approvazione della legge.
Il requisito di residenza ordinario è di trenta anni consecutivi, ridotto a quindici per chi è sposato con un cittadino sammarinese. La cittadinanza è ammessa anche per chi ha un genitore o un ascendente di secondo grado con trent'anni di residenza e vive nel territorio della Repubblica dalla nascita. È prevista infine per i figli minorenni conviventi di genitori naturalizzati e per gli apolidi senza condanne superiori all'anno per reato colposo.
Chi ottiene la cittadinanza per naturalizzazione presta giuramento davanti ai Capitani Reggenti e al Segretario di Stato per gli Affari Interni.
Modalità e requisiti principali
| Modalità | Requisito principale | Atto |
|---|---|---|
| Origine · entrambi i genitori sammarinesi | Riconoscimento automatico alla nascita | Iscrizione Stato Civile |
| Origine · un solo genitore sammarinese | Dichiarazione entro 1 anno dai 18 anni | Ufficio Stato Civile |
| Origine · figli di madre sammarinese | Richiesta entro 6 mesi dalla maggiore età | Istanza |
| Origine · figli maggiorenni nati all'estero | 10 anni consecutivi di residenza | Istanza |
| Naturalizzazione · residente ordinario | 30 anni di residenza consecutiva | Legge del Consiglio |
| Naturalizzazione · coniuge di sammarinese | 15 anni di residenza consecutiva | Legge del Consiglio |
| Naturalizzazione · ascendente con 30 anni | Residenza dalla nascita | Legge del Consiglio |
| Naturalizzazione · figlio minore di naturalizzati | Convivenza con i genitori | Legge del Consiglio |
Schema sintetico delle principali ipotesi previste dalla Legge 114/2000 e successive modifiche. Per il dettaglio normativo si rimanda al Bollettino Ufficiale e all'Ufficio di Stato Civile.
Rinuncia volontaria e dichiarazioni false
L'articolo 4 della Legge 114/2000 disciplina la rinuncia volontaria alla cittadinanza. Si presenta all'Ufficio di Stato Civile o all'autorità diplomatica; segue la presa d'atto del Consiglio Grande e Generale.
Dichiarazioni o documenti non veritieri prodotti per ottenere, mantenere o riacquistare la cittadinanza sono puniti dal Codice penale, con cancellazione dai registri disposta dal Giudice penale. La Legge 38/2016 ha ridefinito i requisiti della naturalizzazione e il Regolamento 15 aprile 2016 n. 8 individua certificazioni e attestati da produrre in fase di istanza.