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Info utili · Status giuridico

Cittadinanza
sammarinese

La cittadinanza della Repubblica si acquista per origine o per naturalizzazione. Il riferimento normativo è la Legge 30 novembre 2000 n. 114, integrata dalla Legge 84/2004 e dalla Legge 38/2016. Il procedimento è in capo all'Ufficio di Stato Civile, sotto la Segreteria di Stato per gli Affari Interni.

Legge base
114/2000
Naturalizzazione
30 anni
Coniuge SM
15 anni

Fonte: Segreteria di Stato per gli Affari Interni · Bollettino Ufficiale della Repubblica

Sala del Consiglio Grande e Generale nel Palazzo Pubblico di San Marino
Giuramento · Consiglio Grande e Generale
La naturalizzazione passa dal Consiglio
§ I — Cittadinanza per origine

Le cinque vie

La Legge 114/2000 individua i casi in cui la cittadinanza è acquisita per origine. I figli, sia naturali sia adottivi, di due genitori sammarinesi sono cittadini dalla nascita. Sono cittadini per origine anche i figli di madre sammarinese che presentano richiesta entro sei mesi dalla maggiore età.

Per chi ha un solo genitore sammarinese e l'altro con cittadinanza diversa, l'origine non scatta automaticamente: serve una dichiarazione all'Ufficio di Stato Civile o all'autorità diplomatica entro un anno dal compimento dei 18 anni. Sono infine cittadini per origine i figli di un genitore sammarinese e uno apolide o ignoto, oltre a tutti i nati nel territorio della Repubblica da genitori apolidi o ignoti.

Per i figli maggiorenni di cittadino sammarinese nati all'estero, l'accesso alla cittadinanza per origine richiede dieci anni consecutivi di residenza nel territorio della Repubblica. La cittadinanza così acquisita è trasmissibile ai figli minori a condizione che risiedano con il genitore.

«La cittadinanza sammarinese ha radici familiari e territoriali. La Legge 114/2000 le codifica entrambe, con soglie precise per ogni fattispecie.»
§ II — Naturalizzazione

Concessione del Consiglio Grande e Generale

La cittadinanza per naturalizzazione è concessa dal Consiglio Grande e Generale tramite leggi straordinarie approvate con la maggioranza dei due terzi. Il percorso è riservato a chi rinuncia ad altre cittadinanze ed è iscritto nei registri dei residenti al momento dell'approvazione della legge.

Il requisito di residenza ordinario è di trenta anni consecutivi, ridotto a quindici per chi è sposato con un cittadino sammarinese. La cittadinanza è ammessa anche per chi ha un genitore o un ascendente di secondo grado con trent'anni di residenza e vive nel territorio della Repubblica dalla nascita. È prevista infine per i figli minorenni conviventi di genitori naturalizzati e per gli apolidi senza condanne superiori all'anno per reato colposo.

Chi ottiene la cittadinanza per naturalizzazione presta giuramento davanti ai Capitani Reggenti e al Segretario di Stato per gli Affari Interni.

§ III — Quadro sintetico

Modalità e requisiti principali

Modalità di acquisto della cittadinanza sammarinese, requisito di residenza e riferimento normativo.
Modalità Requisito principale Atto
Origine · entrambi i genitori sammarinesiRiconoscimento automatico alla nascitaIscrizione Stato Civile
Origine · un solo genitore sammarineseDichiarazione entro 1 anno dai 18 anniUfficio Stato Civile
Origine · figli di madre sammarineseRichiesta entro 6 mesi dalla maggiore etàIstanza
Origine · figli maggiorenni nati all'estero10 anni consecutivi di residenzaIstanza
Naturalizzazione · residente ordinario30 anni di residenza consecutivaLegge del Consiglio
Naturalizzazione · coniuge di sammarinese15 anni di residenza consecutivaLegge del Consiglio
Naturalizzazione · ascendente con 30 anniResidenza dalla nascitaLegge del Consiglio
Naturalizzazione · figlio minore di naturalizzatiConvivenza con i genitoriLegge del Consiglio

Schema sintetico delle principali ipotesi previste dalla Legge 114/2000 e successive modifiche. Per il dettaglio normativo si rimanda al Bollettino Ufficiale e all'Ufficio di Stato Civile.

§ IV — Perdita e sanzioni

Rinuncia volontaria e dichiarazioni false

L'articolo 4 della Legge 114/2000 disciplina la rinuncia volontaria alla cittadinanza. Si presenta all'Ufficio di Stato Civile o all'autorità diplomatica; segue la presa d'atto del Consiglio Grande e Generale.

Dichiarazioni o documenti non veritieri prodotti per ottenere, mantenere o riacquistare la cittadinanza sono puniti dal Codice penale, con cancellazione dai registri disposta dal Giudice penale. La Legge 38/2016 ha ridefinito i requisiti della naturalizzazione e il Regolamento 15 aprile 2016 n. 8 individua certificazioni e attestati da produrre in fase di istanza.

FAQ · Risposte utili

Domande frequenti

Quale legge regola la cittadinanza sammarinese?
La Legge 30 novembre 2000 n. 114, modificata dalla Legge 17 giugno 2004 n. 84 e dalla Legge 22 marzo 2016 n. 38. Il Regolamento 15 aprile 2016 n. 8 individua certificazioni e documentazione da produrre all'Ufficio di Stato Civile.
Chi è cittadino sammarinese per origine?
I figli, naturali o adottivi, di genitori entrambi sammarinesi; i figli di un genitore sammarinese e uno apolide o ignoto; i nati nel territorio della Repubblica da genitori apolidi o ignoti. I figli con un solo genitore sammarinese acquisiscono la cittadinanza con dichiarazione entro un anno dal compimento dei 18 anni.
Come si ottiene la cittadinanza per naturalizzazione?
La concede il Consiglio Grande e Generale con legge approvata a maggioranza dei due terzi. I requisiti principali riguardano residenza consolidata, rinuncia alla cittadinanza straniera nei casi previsti e l'assenza di condanne oltre la soglia di legge.
Quanti anni di residenza servono per la naturalizzazione?
Trenta anni consecutivi di residenza anagrafica e permesso di soggiorno. Il requisito scende a quindici anni per i coniugi di cittadini sammarinesi.
È possibile rinunciare alla cittadinanza?
Sì. La rinuncia volontaria (articolo 4 della Legge 114/2000) si presenta all'Ufficio di Stato Civile o all'autorità diplomatica. Il Consiglio Grande e Generale prende atto della volontà espressa.
Dove si richiedono informazioni?
Ufficio di Stato Civile della Repubblica di San Marino, telefono 0549 882080, sito interni.sm.