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Cittadinanza

La cittadinanza sammarinese può essere acquista per origine e per naturalizzazione.

Cittadinanza per origine

Ai sensi della “Legge sulla cittadinanza” 114/2000 modificata per gli art. 1-3-5-7 dalla legge 84/2004, i cittadini sammarinesi per ORIGINE possono essere:

  • figli, sia naturali che adottivi, di genitori entrambi sammarinesi
  • figli, sia naturali che adottivi, di un genitore sammarinese e uno non sammarinse, a condizione che entro un anno dal compimento dei 18 anni dichiarino all’Ufficio di Sato Civile, o all’autorità diplomatica, di volerla mantenere.
  • figli, sia naturali che adottivi, di un genitore sammarinese e di un genitore apolide (senza cittadinanza) o ignoto
  • figli, sia naturali che adottivi, di madre sammarinese per origine che facciano sèecifica richiesta di cittadinanza originaria entro i sei mesi dal compimento della maggiore età
  • tutti i nati nel territorio della Repubblica da genitori apolidi o ignoti

Diverso è per i figli maggiorenni di cittadino sammarinese che possono richiedere la cittadinanza per origine solo se residenti per almeno 10 anni consecutivi sul territorio di San Marino, e trasmetterla ai figli minori purchè residenti.

Naturalizzazione

La cittadinanza per naturalizzazione è concessa dal Consiglio Grande e Generale, attraverso leggi straordinarie approvate con una maggioranza dei 2/3, a chi:

  • ha rinunciato a qualsiasi cittadinanza straniera ed è iscritto ai registri dei residenti al momento dell’approvazione della legge
  • ha avuto la residenza anagrafica e il permesso di soggiorno per almeno trent’anni consecutivi nel territorio di San Marino, gli anni diventano quindici nel caso degli stranieri sposati con cittadini sammarinesi
  • ha un genitore, o ascendente di secondo grado che sia stato residente per almeno trent’anni nella Repubblica ed è lui stesso residente dalla nascita nel territorio di San Marino
  • è figlio minorenne e convivente di genitori naturalizzati
  • è apolide e se non ha riportato condanne superiori ad un anno per reato colposo

Tutti coloro che ottengono la cittadinanza per naturalizzazione sono tenuti a prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica davanti al Segretario di Stato per gli Affari Interni e e ai Capitani Reggenti.
La perdita volontaria (art. 4) della cittadinanza sammarinese, invece, richiede una dichiarazione all’Ufficio di Stato Civile, o all’autorità diplomatica, nonchè una presa d’atto della volontà da parte del Consiglio Grande e Generale.

Chiunque, ai fini dell’acquisto, del mantenimento o del riacquisto della cittadinanza, rilasci dichiarazioni o produca documentazione non veritiera è punito a norma delle vigenti disposizioni del Codice Penale e viene cancellato dai Registri della Cittadinanza con provvedimento del Giudice Penale.

Le leggi di riferimento
L’appartenenza del singolo, in qualità di cittadino, nella società organizzata a Stato nella Repubblica di San Marino è regolamentata dalla Legge 30 novembre 2000 n.114 “Legge sulla cittadinanza” firmata dai Capitani Reggenti Gian Franco Terenzi – Enzo Colombini e dal Segretario di Stato per gli Affari Interni Francesca Michelotti e dalle modifiche della Legge 17 giugno 2004 n. 84 deliberata dai Capitani Reggenti Paolo Bollini e Marino Riccardi e dal Segretario di Stato per gli Affari Interni Loris Francini.

La nuova normativa abroga le Leggi 25 febbraio 1974 n. 11, 27 marzo 1984 n. 32 e successive modifiche e 15 dicembre 1997 n. 144 ed ogni altra norma in contrasto.

AGGIORNAMENTI 2016
Con l’entrata in vigore della Legge 22 marzo 2016 n. 38 “Modifiche alla Legge 30 novembre 2000 n.114 e successive modifiche – Legge sulla cittadinanza” con la quale sono state apportate modifiche ai requisiti e alle modalità per l’acquisto della cittadinanza sammarinese per naturalizzazione, la Segreteria di Stato per gli Affari Interni e Giustizia comunica che, in attuazione dell’articolo 4 della citata Legge, il 15 aprile u.s. è stato promulgato il Regolamento 15 aprile 2016 n. 8 che individua le attestazioni e i certificati da produrre all’Ufficio di Stato Civile ai fini della presentazione della domanda volta all’acquisto della cittadinanza per naturalizzazione.

Considerato che la Legge n. 38/2016 è entrata in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione, è possibile produrre le attestazioni e i certificati richiesti contestualmente alla presentazione della domanda già a partire da giovedì 21 aprile 2016.

La Legge n. 38/2016 ed il Regolamento n. 8/2016 sono reperibili sul sito internet www.consigliograndeegenerale.sm e sul sito www.interni.segreteria.sm, nell’area del cittadino, sotto la voce disposizioni sulla naturalizzazione.

AGGIORNAMENTI 2019
Integrazioni alla legge 30 novembre 2000 n.114 (Legge sulla cittadinanza) sono disponibili a questo link.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare
Ufficio di Stato Civile
Telefono 0549 882080
www.interni.segreteria.sm