Se si permane sul territorio della Repubblica di San Marino oltre 30 giorni, i cittadini stranieri devono richiedere il permesso di soggiorno o di residenza.
Trasferirsi a San Marino
I cittadini stranieri che desiderano trasferirsi a San Marino deve richiedere i documenti necessari al fine di regolarizzare la loro permanenza in territorio.
San Marino non rilascia visti d’ingresso, ma prevede due tipologie di documenti: permesso di soggiorno e residenza.
Permesso di soggiorno
Il documento può essere di tre differenti tipologie: ordinario, turistico o speciale.
ORDINARIO
È concesso dal Congresso di Stato a chi non abbia rapporto di lavoro o il rapporto di lavoro sia a tempo determinato.
TURISTICO
È rilasciato dalla Gendarmeria a coloro che intendono soggiornare in San Marino per ragioni di turismo, istruzione, cura o riposo, per un periodo di tempo non superiore a 90 giorni. Non dà diritto all’assistenza sanitaria.
L’eventuale rinnovo o proroga viene effettuato sempre dalla Gendarmeria e può essere concesso per un periodo massimo di altri novanta giorni senza che ciò comporti maturazione di diritti.
SPECIALE
Può essere continuativo o stagionale.
È continuativo quando il richiedente è titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; stagionale quando il rapporto di lavoro non supera i 10 mesi.
Il permesso di soggiorno continuativo è concesso dal Congresso di Stato, quello stagionale può essere richiesto dall’interessato all’Ufficio Stranieri della Gendarmeria.
Il permesso di soggiorno per motivo di studio è riservato a coloro che frequentano Istituti di istruzione inferiore, media e superiore e Università per la durata di almeno un anno scolastico o accademico. Il soggiorno ha la durata per tutto il periodo dello studio. È necessario che il corso di studi sia effettivamente frequentato con un esito di profitto almeno sufficiente. La relativa richiesta di permesso deve essere presentata in carta semplice recapitando i modelli all’Ufficio Passaporti.
Residenza
La residenza è concessa dalla Gendarmeria con provvedimento motivato e potrà essere riconosciuta dopo almeno 5 anni dalla data del rilascio di permesso di soggiorno ordinario o speciale continuativo, purché la dimora in Repubblica non abbia subito interruzioni, non ci sia pendenza di procedimenti penali per gravi reati né la presenza di gravi precedenti penali e importanti ragioni di ordine pubblico.
In deroga a quanto previsto dalla legge, ha il potere di concedere la residenza la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, Informazione, Trasporti e Telecomunicazioni, Sicurezza e Ordine Pubblico su proposta motivata del Congresso di Stato. Responsabile della relazione annuale sullo stato dei permessi di soggiorno e delle residenze è il Congresso di Stato che annualmente presenta al Consiglio Grande e Generale una relazione.
Le tipologie di residenza possono essere:
- anagrafica
- elettiva
- atipica pensionati
- atipica con regime fiscale agevolato
Per informazioni rivolgersi al Dipartimento Affari Esteri: info@esteri.sm
Normativa di riferimento
La concessione dei permessi di soggiorno e delle residenze ai cittadini non sammarinesi è regolata dalla Legge 4 settembre 1997 n. 95 deliberata dai Capitani Reggenti Paride Andreoli e Pier Marino Mularoni con la firma del Segretario di Stato per gli Affari Interni Antonio L. Volpinari.
Per informazioni rivolgersi a
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Politici
info@esteri.sm
Tel. 0549-883605
www.esteri.sm
Modulistica
I moduli sono fac-simile. Per essere validi devono essere riprodotti in carta semplice e consegnati all’Ufficio Passaporti.