Il Consiglio dei XII è un organo collegiale nominato dal Consiglio Grande e Generale che ne designa i componenti ad inizio di ogni legislatura scegliendoli tra i propri membri.
La presidenza è affidata ai Capitani Reggenti, che non possiedono diritto di voto, a meno che non ne facciano parte per nomina diretta.
Il Consiglio dei XII compare negli statuti del primo 600 come organo di giustizia amministrativa, fu con la legge n.13 del 5 giugno 1923 che vennero riorganizzate le sue funzioni e competenze come le conosciamo ai giorni nostri: provvedere ad esaminare i ricorsi di terza istanza, quando la sentenza d’appello è difforme da quella di primo grado, nel campo della giurisdizione volontaria, consentire la alienazione dei beni dotali, in materia di giurisdizione amministrativa, giudicare i ricorsi di chiunque ritenga leso un proprio legittimo interesse da un atto amministrativo.