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Potere legislativo · Parlamento

Consiglio
Grande e Generale

Il parlamento monocamerale della Repubblica di San Marino raccoglie l'eredità dell'antico Arengo: sessanta Consiglieri eletti a suffragio universale diretto, una legislatura di cinque anni, sede storica in Palazzo Pubblico. A loro spetta il potere legislativo e la nomina degli organi dello Stato.

Consiglieri
60
Legislatura
5 anni
Preferenze per lista
3

Fonte: Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino · Legge elettorale vigente

Sala del Consiglio Grande e Generale a Palazzo Pubblico
§ I — Funzioni

Un organo, molti compiti

Il Consiglio rappresenta il corpo elettorale e ne esercita la delega legislativa. A inizio legislatura designa i membri del Congresso di Stato, del Consiglio dei XII, del Collegio Garante della Costituzionalità e delle altre magistrature previste dall'ordinamento. Ogni sei mesi elegge la nuova coppia di Capitani Reggenti fra i propri membri.

L'assemblea opera articolata in cinque Commissioni Consiliari Permanenti, ciascuna composta da quindici membri scelti in modo proporzionale fra i gruppi consiliari. Le sedute plenarie sono pubbliche salvo eccezioni, e il quorum è stabilito dal Regolamento consiliare.

Requisiti di eleggibilità a Consigliere
Categoria Condizione
EtàAlmeno 25 anni compiuti alla data delle elezioni
CittadinanzaCittadinanza sammarinese (per donne straniere sposate, almeno 5 anni dall'acquisizione)
Incompatibilità familiariNessuna parentela in linea diretta con altro Consigliere
Diritti civili e politiciGodere dei diritti politici, non avere condanne penali, non essere interdetti per infermità
Cariche incompatibiliNon ricoprire cariche ecclesiastiche, diplomatiche o consolari di Stati esteri, anche onorarie
Funzioni incompatibiliNon far parte di una Giunta di Castello, della gendarmeria o della polizia civile
§ II — Dalle urne ai seggi

Il sistema elettorale

Il sistema è proporzionale. L'elettore esprime un voto singolo alla lista e può indicare fino a tre preferenze fra i candidati della stessa. L'attribuzione dei seggi avviene in proporzione ai voti validi conseguiti, con soglie e premi di stabilità definiti dalla legge elettorale di riferimento.

Al Consiglio spetta il potere di iniziativa legislativa insieme al Congresso di Stato. Approva il bilancio dello Stato, le leggi di rango primario e ratifica i decreti reggenziali entro tre mesi dall'emanazione.

FAQ · Risposte utili

Domande frequenti

Quanti consiglieri compongono il Consiglio Grande e Generale?
Sessanta consiglieri, eletti a suffragio universale diretto per una legislatura di cinque anni.
Come si vota?
L'elettore esprime un voto singolo indicando fino a tre preferenze fra i candidati della lista prescelta. I seggi sono attribuiti in modo proporzionale ai voti validi.
Quali sono i requisiti per essere eletti?
Avere compiuto 25 anni, essere cittadino sammarinese, non avere parentela in linea diretta con altro consigliere, non avere subito condanne penali, godere dei diritti politici, non ricoprire cariche ecclesiastiche o diplomatiche estere, non far parte di una Giunta di Castello, né di gendarmeria o polizia civile.
Chi presiede le sedute?
Le sedute sono presiedute dai due Capitani Reggenti, coadiuvati dall'Ufficio di Presidenza.
Dove si riunisce?
Nella Sala del Consiglio di Palazzo Pubblico, in Piazza della Libertà a Città di San Marino.