Un organo, molti compiti
Il Consiglio rappresenta il corpo elettorale e ne esercita la delega legislativa. A inizio legislatura designa i membri del Congresso di Stato, del Consiglio dei XII, del Collegio Garante della Costituzionalità e delle altre magistrature previste dall'ordinamento. Ogni sei mesi elegge la nuova coppia di Capitani Reggenti fra i propri membri.
L'assemblea opera articolata in cinque Commissioni Consiliari Permanenti, ciascuna composta da quindici membri scelti in modo proporzionale fra i gruppi consiliari. Le sedute plenarie sono pubbliche salvo eccezioni, e il quorum è stabilito dal Regolamento consiliare.
| Categoria | Condizione |
|---|---|
| Età | Almeno 25 anni compiuti alla data delle elezioni |
| Cittadinanza | Cittadinanza sammarinese (per donne straniere sposate, almeno 5 anni dall'acquisizione) |
| Incompatibilità familiari | Nessuna parentela in linea diretta con altro Consigliere |
| Diritti civili e politici | Godere dei diritti politici, non avere condanne penali, non essere interdetti per infermità |
| Cariche incompatibili | Non ricoprire cariche ecclesiastiche, diplomatiche o consolari di Stati esteri, anche onorarie |
| Funzioni incompatibili | Non far parte di una Giunta di Castello, della gendarmeria o della polizia civile |
Il sistema elettorale
Il sistema è proporzionale. L'elettore esprime un voto singolo alla lista e può indicare fino a tre preferenze fra i candidati della stessa. L'attribuzione dei seggi avviene in proporzione ai voti validi conseguiti, con soglie e premi di stabilità definiti dalla legge elettorale di riferimento.
Al Consiglio spetta il potere di iniziativa legislativa insieme al Congresso di Stato. Approva il bilancio dello Stato, le leggi di rango primario e ratifica i decreti reggenziali entro tre mesi dall'emanazione.