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Potere giudiziario · Tribunale

Organi
giudiziari

Il sistema giudiziario sammarinese si articola fra giurisdizione ordinaria, amministrativa e costituzionale. Il Tribunale Unico, il Tribunale Amministrativo e il Collegio Garante operano con magistratura professionale e giudici conciliatori. I codici vigenti risalgono alla seconda metà dell'Ottocento.

Sezioni Tribunale Unico
2
Codice penale
1865
Collegio Garante
2002

Fonte: Legge 26 febbraio 2002 n. 36 · Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino

Sede del Tribunale Unico della Repubblica di San Marino
§ I — Giurisdizione ordinaria

Il Tribunale Unico

Il Tribunale Unico si articola in due sezioni, rispettivamente dedicate alla giurisdizione ordinaria civile e penale e alla giurisdizione amministrativa. Le funzioni monocratiche sono affidate al Giudice delle Appellazioni, al Commissario della Legge, al Giudice Conciliatore e all'Uditore Commissariale. I magistrati sono designati dal Consiglio Grande e Generale fra personalità non sammarinesi, mentre i Giudici Conciliatori possono essere cittadini della Repubblica.

Il sistema processuale penale è di impianto inquisitorio, ma un progetto di riforma punta a una maggiore componente accusatoria. Il codice penale vigente è del 1865; la procedura penale del 1878.

Articolazione del potere giudiziario
Organo Materia
Tribunale Unico · Sezione ordinariaCivile e penale, giurisdizione monocratica e collegiale
Tribunale Unico · Sezione amministrativaControversie con la Pubblica Amministrazione, ricorsi contro atti amministrativi
Giudice delle AppellazioniAppelli nelle cause civili e penali
Commissario della LeggePrimo grado civile e penale
Giudice ConciliatoreConciliazione e cause di valore minore
Collegio GaranteCostituzionalità delle norme, conflitti di attribuzione, sindacato sulla Reggenza
Consiglio GiudiziarioGaranzia, rappresentanza, disciplina della magistratura
§ II — Il Collegio Garante

Organo supremo di giudizio

Istituito con la legge 26 febbraio 2002 n. 36, il Collegio Garante ha ereditato le attribuzioni supreme già del Consiglio dei XII. È composto da sei magistrati in carica per quattro anni, eletti dal Consiglio Grande e Generale con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

  • Giudica la costituzionalità delle norme su richiesta di almeno venti Consiglieri, del Congresso di Stato, di cinque Giunte di Castello, dell'1,5 % degli elettori o su iniziativa di giudici e parti.
  • Dirime i conflitti di attribuzione fra gli organi costituzionali.
  • Stabilisce l'ammissibilità dei referendum.
  • Esercita il Sindacato sui Capitani Reggenti a fine mandato.
FAQ · Risposte utili

Domande frequenti

Chi esercita il potere giudiziario a San Marino?
Il potere giudiziario è affidato al Tribunale Unico, agli organi amministrativi di primo grado e d'appello, al Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme e al Consiglio Giudiziario.
I magistrati sono cittadini sammarinesi?
Per prassi costituzionale i magistrati del Tribunale Unico sono designati dal Consiglio Grande e Generale fra personalità non sammarinesi. Possono invece essere cittadini della Repubblica i Giudici Conciliatori.
Cos'è il Collegio Garante della Costituzionalità?
È l'organo supremo di giudizio istituito con la legge 26 febbraio 2002 n. 36, per raccogliere le attribuzioni del precedente Consiglio dei XII in materia costituzionale.
Quando sono stati adottati i codici penali?
Il codice penale vigente risale al 1865; il codice di procedura penale al 1878. Un progetto di riforma avvicina i procedimenti al sistema accusatorio.
Come si attiva il giudizio di costituzionalità?
Su richiesta di almeno venti Consiglieri, del Congresso di Stato, di cinque Giunte di Castello, dell'1,5 % degli elettori oppure su iniziativa di giudici o di parti in un processo.