Il potere giudiziario, ordinario e amministrativo, è affidato a magistrati non sammarinesi designati dal Consiglio Grande e Generale.
I giudici “conciliatori” possono invece essere cittadini della Repubblica.
La giurisdizione ordinaria fa capo al Tribunale Unico, civile e penale, a “gestirla” sono incaricati, come organo monocratico, il Giudice delle Appellazioni, il Commissario della Legge, il Giudice Conciliatore, l’Uditore Commissariale.
Nei casi previsti dalla legge, l’organo giudicante è il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, con funzioni analoghe alla corte costituzionale italiana.
La giurisdizione amministrativa è invece competenza del Tribunale Amministrativo e quindi di Giudici Amministrativi di primo grado e d’appello.
Il codice penale attualmente in vigore risale al 1865, così come il codice di procedura penale è del 1878. Ad oggi i processi si svolgono con sistema inquisitorio, ma è “in fieri” un progetto riforma che avvicini il procedimento al sistema accusatorio, come avviene in Italia.
Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme
Organo supremo di giudizio, istituito nel 2002 (legge 26 febbraio 2002, n.36), per assumere i poteri dell’antico “Consiglio dei XII”. Composto da dodici membri del parlamento, il Consiglio dei XII era un organismo originale dell’ordinamento sammarinese, già esistente in epoca comunale e ricopriva il ruolo di Corte d’Appello di terzo grado. Il Collegio dei Garanti oggi è composto da sei magistrati, in carica per 4 anni ed eletti dal Consiglio Grande e Generale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
Le sue funzioni sono:
- giudicare la costituzionalità delle norme su richiesta di almeno venti consiglieri, del congresso di Stato, di 5 giunte di Castello, dell’1,5% degli elettori oppure, su iniziativa di giudici o di parti in causa in un processo
- dirimere i conflitti di attribuzione tra gli organi costituzionali
- stabilire se i referendum sono ammissibili per legge
- esercitare il sindacato sui Capitani Reggenti